Pag. 4


Decreto-legge 3 agosto 2007, n. 118, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 2007

Disposizioni urgenti in materia di ammortamento di immobili strumentali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni in tema di ammortamento di immobili strumentali;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2007;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

        1. La disposizione contenuta nel terzo periodo del comma 8 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, s'interpreta nel senso che per ciascun immobile strumentale le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti al periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006 calcolate sul costo complessivo sono riferite proporzionalmente al costo dell'area e al costo del fabbricato.

Articolo 2.

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

Pag. 5

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 3 agosto 2007.

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Mastella.